Art. 3.
(Diritto di elettorato nelle elezioni regionali).

      1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali è garantito anche a chi non è cittadino italiano, a condizione che abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.

 

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      2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, oltre che principio fondamentale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 della Costituzione, principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.